I crediti scolastici e formativi (estratto dal PTOF)
Normativa di riferimento: L. 425/97; art. 11 DPR 323/98; D.M. 42/07; D.P.R 122/09; D.M. 99/09; O.M. annuale per lo svolgimento degli Esami di Stato
Il credito scolastico viene attribuito nel triennio e concorre a determinare la votazione complessiva dell’esame di Stato.
Il credito scolastico:
- deve essere attribuito a tutti gli studenti ammessi a frequentare la classe successiva,
- é attribuito in relazione alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale,
- é individuato nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle ministeriali,
- va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
Riferimenti legislativi
- L’istituto del credito scolastico e del credito formativo é stato introdotto, rispettivamente, dall’art. 11 e dall’art 12 del P.R. 323/98 (Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria).
- L’attribuzione del credito formativo é regolata dal M. 49/2000, che stabilisce i requisiti per il riconoscimento delle attività extrascolastiche effettuate.
- La normativa per l’individuazione del credito scolastico é stata successivamente modificata con il M. 42/2007 e quindi con il D.M. 99/2009, al quale sono allegate le tabelle attualmente in vigore per l’assegnazione del credito sia agli studenti interni che esterni.
- Inoltre, l’attribuzione dei crediti é ogni anno delineata negli art. 8 e 9 dell’O.M. che fornisce istruzioni e modalità organizzative per l’esecuzione degli Esami di Stato, e specifica, in particolare, la normativa in caso di curricoli non regolari e per i candidati esterni.
Attribuzione credito scolastico
L’attribuzione del credito scolastico nell’ ambito della banda di oscillazione, è di competenza del Consiglio di Classe, sulla base delle indicazioni Normative e dei criteri generali adottati dal collegio dei docenti. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all’albo dell’istituto.
- Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base e nel rispetto delle Tabelle ministeriali vigenti. Il punteggio attribuito deve essere espresso in numeri interi, tenere conto del complesso degli elementi valutativi di cui all’art. 11, comma 2, del DPR 323/98 e rientrare nella banda d’oscillazione individuata in rapporto alla media conseguita nello scrutinio finale.
- I docenti di religione partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento.
Attribuzione crediti classe quinta
- Per l’esame di Stato 2012/2013, i punteggi del credito scolastico relativo all’ultima classe sono attribuiti ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009, che hanno sostituito le tabelle allegate al D.M. n.42 del 22.5.2007 (le quali ultime avevano già sostituito le tabelle allegate al DPR 23.7.1998. n. 323).
- Il Consiglio di Classe deve ricalcolare, in conformità alle tabelle allegate al D.M. n.99/2009 il credito scolastico di tutti i candidati il cui punteggio sia attribuito sulla base di tabelle precedenti.
- Il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo dei punti attribuibili, a norma del 4° comma dell’art.11 del DPR n.323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti, “in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento”. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevantied idoneamente documentate.
- Nel caso di candidati esterni agli Esami di Stato, l’attribuzione del credito é di competenza del Consiglio di Classe davanti al quale sostengono gli esami preliminari. In tal caso il credito scolastico è attribuito sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari; il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo, verbalizza accuratamente le motivazioni della delibera e pubblica all’Albo il punteggio attribuito. Per tutti i candidati esterni, il Consiglio di classe può aumentare il punteggio nella misura massima di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti venticinque.