Amministrazione Trasparente
Accesso Civico
L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e il documento che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Accesso Civico
Pubblicato | 09/02/2018 |
Oggetto | Accesso Civico |
Riferimenti | |
DOVE RIVOLGERSI
in segreteria con richiesta rivolta al dirigente scolastico in qualità di responsabile della trasparenza
Tel. segreteria: 0763 342878
FAX: 0763 344582
Email: tris00200a@istruzione.it
PEC: tris00200a@pec.istruzione.it
DESTINATARI
chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013.
REQUISITI
non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.
TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
30 giorni
TERMINI DI PRESENTAZIONE
la richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell’anno.
DOCUMENTAZIONE
la richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata tramite:
- posta elettronica: tris00200a@istruzione.it
- posta ordinaria: IISACP, P.zza Cahen, n, 1, 05018 Orvieto (TR)
- fax: 0763 344582
- direttamente presso gli uffici relazioni con il pubblico
MODULISTICA
Modulo accesso civico
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
L’accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza (il dirigente scolastico per le scuole).
Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzional, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.
La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica o al responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al responsabile della Trasparenza.
TUTELA DELL’ACCESSO CIVICO
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
Responsabile della trasparenza:
Prof.ssa Cristiana Casaburo
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Decreto Legislativo 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Delibera del 19 marzo 2013, n. 13/2 [file .pdf] – Azioni tese a garantire il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti. Piano triennale di prevenzione della corruzione. Piano triennale della performance. Programma triennale per la trasparenza e per l’integrità.
- Delibera del 17 giugno 2013, n. 22/14 [file .pdf] – Proroga dei termini stabiliti con la Delib.G.R. n. 13/2 del 19.3.2013 per la predisposizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Piano triennale della performance e del Programma triennale per la trasparenza e per l’integrità
ALLEGATI